PAC Piano di Accumulo del Capitale. Adesione a un fondo comune d’investimento mediante una serie di versamenti di capitale diluiti nel tempo. Il numero di versamenti è generalmente determinato alla sottoscrizione del PAC. Il PAC offre il vantaggio di mediare il prezzo di acquisto delle quote del fondo e quindi l’oscillazione dei mercati finanziari.
Patrimonio gestito Il patrimonio che la società gestisce, per conto di terzi, rappresentato solitamente da fondi comuni, gestioni patrimoniali, fondi di fondi e prodotti assimilabili.
Patrimonio netto Comprende il capitale sociale, le riserve di capitale, le riserve di utile e l'utile di esercizio residuo.
PERDITE PATRIMONIALI È il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti di cose.
PERFEZIONAMENTO È il termine che indica la sottoscrizione della polizza da parte del contraente con contestuale pagamento della prima rata di premio.
PERFORMANCE Vedi “rendimento”.
Performance fee Commissione dovuta sul sovrareddito nel caso in cui la performance del fondo comune sia maggiore di un indice di riferimento.
PERIODO DI OSSERVAZIONE È un periodo di tempo nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 9 mesi. I periodi successivi durano 12 mesi, cosicché si mantiene lo scarto di tre mesi rispetto alla naturale scadenza della polizza.
PERSONE NON ASSICURABILI Sono non assicurabili o assicurabili a condizioni particolari le persone affette da particolari patologie, forme di alcoolismo o tossicodipendenza o che hanno raggiunto certi limiti di età indicati nella polizza.
PFS PFS: Personal Financial Services (servizi finanziari) comprendono le seguenti linee di business: Asset Management; Banca: conti correnti, risparmio gestito, risparmio amministrato
PIC Piano di Investimento di Capitale. Adesione a un fondo comune d’investimento mediante versamento in un’ unica soluzione del capitale da investire.
PIGNORAMENTO Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate. (art. 1923 C.c.). Vedi Sequestro.
POLIZZA A LIBRO MATRICOLA È in uso soprattutto nel Ramo R.C. auto. Con un solo contratto sono assicurati tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente, purché di numero non inferiore a 50. Sono possibili inserimenti ed esclusioni durante l'anno calcolando poi con una apposita regolazione il premio dovuto, dedotto quanto corrisposto anticipatamente.
Polizze collettive Polizze stipulate da gruppi di persone sulla base di una convenzione. In genere, si interpone un soggetto terzo tra la compagnia e gli assicurati (ad es. un'impresa) che gestisce le adesioni alla convenzione ed una parte degli adempimenti amministrativi.
Polizze individuali Polizza stipulata tra due parti, il contraente (anche, ma non necessariamente, assicurato del contratto) e l'impresa d'assicurazione.
PORTAFOGLIO Insieme di strumenti finanziari o anche l’insieme dei titoli in cui è investito un fondo.
PORTAFOGLIO EFFICIENTE Il portafoglio è efficiente quando, scelto un livello di rischio, presenta il maggior rendimento atteso, o viceversa.
PORTFOLIO INSURANCE In italiano assicurazione di portafoglio. E’ una strategia di gestione di portafoglio consistente nell’acquisto di un contratto a termine.
Premi aggregati Il totale dei premi iscritti in bilancio dalle compagnie di un gruppo.
Premi annui La rata annuale del premio dovuto, versato generalmente all'inizio di ciascun periodo assicurativo.
Premi consolidati Il totale dei premi iscritti in bilancio dalle compagnie di un Gruppo, al netto degli annullamenti dovuti a operazioni infra-gruppo.
Premi contabilizzati Premi emessi a fronte di polizze stipulate, al netto dei premi annullati a fronte di polizze stornate e dei premi di accertata inesigibilità.
Premi del lavoro diretto Premi raccolti da una compagnia al netto di quelli derivanti da rapporti di riassicurazione attiva che essa possa avere con altre compagnie.
Premi del lavoro indiretto Premi derivanti da rapporti di riassicurazione attiva.
Premi lordi Il premio complessivamente dovuto dall'assicurato, maggiorato delle imposte.
Premi ricorrenti Ammontare di premio che si prevede di pagare secondo un piano prestabilito, o anche al di fuori di esso. E' di norma assimilabile ad una successione di premi unici di importo variabile versati periodicamente su base volontaria, senza cioè l'obbligo di pagamento tipico dei premi annui.
Premi unici Premi di una polizza Vita versati in un'unica soluzione e non a ogni scadenza annuale.
PREMIO È la somma dovuta, a date contrattualmente fissate, dal contraente all'assicuratore. Si considera riferito all'anno ed è dovuto per intero anche se è frazionato in rate.
PREMIO PER IL RISCHIO E’ la differenza tra il rendimento di uno strumento finanziario e quello dell’attività free-risk e definisce la remunerazione per il rischio assunto dall’investitore.
PRESCRIZIONE Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. I diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono in 1 anno.
PRESTITO L'assicurato con polizza Vita può ottenere prestiti secondo quanto stabilito dal contratto, entro il limite costituito dal "valore attuale" della sua polizza calcolato secondo le norme che regolano il riscatto e la riduzione. Vedi Riscatto e Riduzione.
PRICE EARNING RATIO (P/E) Rapporto tra il prezzo di un titolo e gli utili (anche attesi) per azione. Questo multiplo fornisce indicazioni sulla convenienza del prezzo del titolo.
PRICING Insieme delle attività di valutazione di uno strumento finanziario.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO È la forma assicurativa con la quale l'assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente indennizzato dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la forma proporzionale.
PRIMO RISCHIO RELATIVO È la forma assicurativa prestata senza applicare la regola proporzionale purché il valore complessivo dichiarato nel contratto non sia inferiore a quello accertato al momento del sinistro, altrimenti, fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare dell'indennizzo stesso verrà ridotto nella proporzione esistente tra il valore complessivo dichiarato e quello accertato al momento del sinistro.
Private banking Gestione patrimoniale individuale per clientela con elevate disponibilità finanziarie. Oltre alla gestione del portafoglio mobiliare può offrire consulenza in investimenti alternativi (per esempio immobili, opere d'arte, metalli preziosi) e per gli aspetti fiscali o successori.
PRIVATE BANKING Gestione patrimoniale individuale per clientela con elevate disponibilità finanziarie. Oltre alla gestione del portafoglio mobiliare offre consulenza in investimenti alternativi (per esempio immobili, art advisory, metalli preziosi) e per gli aspetti fiscali o successori.
PRIVATE EQUITY Ingresso nel capitale di una società non quotata da parte di intermediari specializzati i quali, generalmente, puntano a trarre un profitto dal collocamento in borsa della società.
PRIVATE EQUITY FUND E’ un fondo chiuso che effettua operazioni di private equity.
PRODOTTO FINANZIARIO STRUTTURATO Strumento finanziario complesso, che unisce i vantaggi di diversi strumenti in un unico investimento, come le obbligazioni equity-linked (obbligazioni con opzioni call).
PROPORZIONALE Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente pattuito. (art. 1907 C.c).
PROSPETTO INFORMATIVO Documento con caratteristiche dettate dalla Consob, prodotto da un emittente in occasione di una Offerta al Pubblico di valori mobiliari,. Il prospetto informativo di fondi comuni o azioni di SICAV o programmi di gestione patrimoniale, deve essere redatto da chi propone l’investimento e deve contenere ogni informazione necessaria per agevolare la scelta dell’investitore.
PROVA (INVERSIONE DELL'ONERE DELLA) Nel caso in cui la legge stabilisca una presunzione di responsabilità a carico di un determinato soggetto questo può dare la prova contraria. Si ha in questo caso un inversione dell'onere della prova in quanto non è il soggetto che avanza una domanda giudiziale a dover provare i fatti a fondamento della sua pretesa ma il soggetto su cui grava la responsabilità a dare prova liberatoria.
PROVA (ONERE DELLA) Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. (art. 1697 C.c.).
PROVVISIONALE È l'acconto sul risarcimento disposto dal giudice penale con sentenza a favore del danneggiato costituitosi parte civile nel caso in cui con la sentenza non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva del danno. (art. 489,489 bis C.p.p.). Vedi Acconto.
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